Il credito d’imposta ZES Unica Mezzogiorno incentiva l’acquisto di beni strumentali nuovi facenti parte di un progetto di investimento iniziale nella Zona Economica Speciale Unica che ricomprende le Regioni del Mezzogiorno per l’anno 2024, sostituendo il precedente credito d’imposta Mezzogiorno (o bonus Sud).
Zes Unica Mezzogiorno: come funziona?
Sono diventate operative con la pubblicazione del Decreto-Legge n. 124/2023 le disposizioni che prevedono l’istituzione di una Zona Economica Speciale unificata che comprende le regioni:
- Campania
- Puglia
- Basilicata
- Calabria
- Sicilia
- Sardegna
- Molise
- Abruzzo
Il credito quindi è rivolto alle imprese sia italiane che straniere che effettuano investimenti nella ZES Unica.
Ad eccezione di quelle che versano in stato di liquidazione, scioglimento o difficoltà finanziaria.
Le imprese beneficiare dovranno mantenere la loro attività nelle aree di impianto per almeno 5 anni dopo il completamento dell’investimento (pena la revoca del beneficio).
In cosa consiste l’agevolazione?
Il credito d’imposta concesso dall’agevolazione è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni ammissibili effettuati tra il 1° gennaio 2024 ed il 15 novembre 2024 ed entro il limite massimo di 100 milioni di euro per ciascun progetto di investimento.
Utilizzabile solo ed esclusivamente in compensazione nel modello F24 ai sensi dell’art. 17 del D.lgs. n. 241/1997.
Per questa ragione, è necessario che venga indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di riconoscimento del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo.
Il credito d’imposta viene concesso nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuta a finalità regionale 2022-2027 per le Regioni.

Quali sono gli investimenti agevolabili?
Il credito d’imposta previsto dalla Zes Unica Mezzogiorno agevola investimenti di importo tra 200.000 e 100 milioni di euro che:
- Fanno parte di un progetto di investimento che consista nella creazione di nuovo stabilimento, diversificazione della produzione, ampliamento della capacità produttiva di uno stabilimento esistente ovvero nell’acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento chiuso o in via di chiusura (art. 2 punti 49, 50 e 51, del regolamento UE n. 651/2014);
- Prevedano, anche mediante contratti di locazione finanziaria, l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio agevolato;
- Siano orientati all’acquisto di terreni e all’acquisizione, realizzazione o ampliamento di immobili strumentali realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024 ed entro un limite massimo del 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato.
Cumulabilità: con quali aiuti è comulabile la Zes Unica Mezzogiorno?
L’agevolazione fiscale è cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, solo nella misura in cui il cumulo non comporta il superamento dell’importo di aiuto più elevato consentito.
Non è invece possibile il cumulo sulle stesse spese con altri strumenti agevolativi in regime di esenzione quali la Nuova Sabatini o il nuovo credito d’imposta 5.0.
Invece, è possibile il cumulo con i crediti d’imposta sui beni strumentali materiali ed immateriali 4.0 a condizione di non superare i costi effettivi sostenuti.
Sportello unico digitale per la Zes Unica Mezzogiorno
Dal 12 giugno al 12 luglio 2024, le imprese potranno trasmettere le comunicazioni relative agli investimenti effettuati tra il 1° gennaio e il 15 novembre 2024.
Le spese devono essere certificate da un revisore.
Al fine di semplificare l’accesso ai benefici della Zona Economica Speciale unica, è stato creato un portale dedicato che ha la funzione di fornire informazioni complete sui vantaggi disponibili per le imprese che ricadono nella ZES.
In attesa della piena operatività del S.U.D. ZES, le domande di autorizzazione unica dovranno essere presentate come segue:
- Per le attività nei territori delle ZES già esistenti, agli sportelli unici digitali attivi secondo la normativa vigente delle ZES
- Per le attività negli altri territori della ZES Unica, ai SUAP territorialmente competenti.



